La distribuzione dei dividendi è una operazione che richiede alle volte calcoli di convenienza ed opportunità. Il DM 26.05.2017 ha provveduto ad aggiornare le aliquote, per cui è opportuno rifare il punto della situazione ed individuare le conseguenze della variazione di aliquote.
La problematica interessa esclusivamente la distribuzione di dividendi a partecipazioni qualificate, essendo le regole per la distribuzione a partecipazioni di minoranza e a società di capitali rimaste invariate.
Ricordiamo che i dividendi derivanti da partecipazioni qualificate concorrono a formare la base imponibile del soggetto in base ad una pecentuale ridotta, al fine di scorporare indirettamente l’impatto avuto dalla tassazione IRES in capo alla società.
Essendo stata l’aliquota IRES oggetto di revisioni e riduzioni nel tempo, si sono venute a creare diverse stratificazioni delle riserve a seconda della tassazione a cui son stati soggetti gli utili.
La norma prevede infatti che:
- Le riserve e gli utili in generale sono distributi con criterio FIFO, per cui indipendentemente da quanto riportato dalla delibera assembleare si dovranno considerare erogate prima le riserve con utili generati ante 2008, poi quelli generati nel periodo 2008-2016, poi quelli generati dal 2017.
- Ogni dividendo concorre alla tassazione del partecipante in base alla aliquota vigente al momento della formazione dell’utile.
Le società di capitali dovranno perciò porre attenzione a contabilzzare separatamente in 3 diverse categorie gli utili conseguiti, e gestirli (e certificarli) coerentemente con la regola FIFO indicata dalla norma.
Le variazioni avvenute nel tempo e di coseguenza le categorie di riserve di utili da gestire ai fini fiscali sono le seguenti:
Utili ante 2008 | Utili 2008-2016 | Utili 2017 | |
Aliquota IRES | 33% | 27,50% | 24% |
% imponibilità | 40% | 49,72% | 58,14% |
L’applicazione degli scaglioni IRPEF può peraltro portare a situazioni quantomeno discutibili, in cui il socio di minoranza è sottoposto ad una tassazione superiore a quella subita dal socio di maggioranza.
Si ponga l’esempio di una società che distribuisce dividendi per complessivi 100mila euro, di cui 19mila al socio di minoranza ed i rimanenti 81mila al socio di maggioranza.
Il socio di minoranza, in quanto la sua partecipazione non è qualificata, subirà una tassazione sostitutiva del 26%.
Il socio con partecipazione qualificata, riporterà nel proprio UNICO il 58,14% dei dividendi ricevuti, pari a 81mila x 58,14%=47.093.
Su questi, applicando gli scaglioni IRPEF, la tassazione complessiva sarà pari a 14.215, cioè il 17,5% dei dividendi ricevuti, con un risprarmio di imposta ripetto al socio di minoranza pari al 8,50%!